Art. 3.
(Prevenzione).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali, ove esistenti, sono tenuti ad

 

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adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. In presenza di denuncia degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, da parte di singoli lavoratori o lavoratrici, è compito dei datori di lavoro e delle rispettive rappresentanze sindacali, ove esistenti, provvedere tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati; nel caso di riscontro positivo, il datore di lavoro è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per superare il conflitto denunciato.